Dichiarazione di conformità: guida pratica al DM 37/08
È il documento che chiude il lavoro, e quello che più spesso arriva incompleto. Vediamo cosa deve contenere davvero, chi la firma e cosa succede quando l'impianto è vecchio e non ce l'ha.
La dichiarazione di conformità (in gergo DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte. È previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, che disciplina l'attività di installazione degli impianti negli edifici.
A cosa serve concretamente
- È necessaria per l'agibilità dell'immobile.
- Il distributore la richiede per l'attivazione della fornitura in molti casi.
- Serve nelle compravendite e negli atti notarili, dove il venditore dichiara lo stato degli impianti.
- È il documento su cui si basa la copertura assicurativa in caso di sinistro di origine elettrica.
- È richiesta per accedere alle detrazioni fiscali sui lavori edilizi.
Chi può rilasciarla
Esclusivamente il responsabile tecnico di un'impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali del DM 37/08 per la lettera A (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica). L'impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio con l'abilitazione corrispondente.
Chi non può firmarla: il proprietario dell'immobile, un tecnico progettista che non sia anche impresa installatrice, un'impresa priva dell'abilitazione per la lettera A. Una DiCo firmata da chi non ne ha titolo è nulla, e in caso di sinistro apre responsabilità pesanti.
Cosa deve contenere
Il modello è quello allegato al decreto. Nel corpo devono comparire:
- i dati dell'impresa installatrice e del responsabile tecnico;
- i dati del committente e l'ubicazione dell'immobile, con i dati catastali;
- la tipologia dell'intervento: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria;
- la descrizione dell'impianto e delle norme tecniche applicate (tipicamente CEI 64-8 e le sezioni particolari applicabili);
- la dichiarazione di aver verificato l'impianto e di averlo eseguito a regola d'arte;
- data e firma.
Gli allegati obbligatori
Sono la parte che manca più spesso. Il decreto ne prevede cinque:
| Allegato | Contenuto | Nota |
|---|---|---|
| Progetto | Schemi, relazione tecnica, relazione di calcolo, planimetrie | Redatto da professionista abilitato nei casi previsti, altrimenti dal responsabile tecnico |
| Relazione con tipologia dei materiali | Elenco dei componenti impiegati, con marche, modelli e riferimenti normativi | Deve essere specifica, non generica |
| Schema dell'impianto realizzato | Schema unifilare del quadro come effettivamente costruito | «Come costruito», non come progettato |
| Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali | Visura camerale con abilitazione | |
| Riferimento a dichiarazioni precedenti | Nel caso di interventi su impianti esistenti | Se esistono |
Il punto dolente. Una DiCo con l'allegato «schema dell'impianto» sostituito da una fotocopia generica o da un disegno a mano illeggibile è formalmente incompleta. Lo schema unifilare del quadro, con sigle delle partenze, correnti nominali, curve, sezioni dei cavi e destinazioni, è esattamente ciò che serve a chi verrà dopo per capire l'impianto.
Quando serve il progetto di un professionista
L'art. 5 del DM 37/08 elenca i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo (ingegnere, perito industriale, geometra nei limiti di competenza). Per gli impianti elettrici, in sintesi:
- utenze in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW;
- utenze in bassa tensione con superficie superiore a 400 m²;
- impianti in unità immobiliari con superficie superiore a 400 m²;
- impianti in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio o soggetti a normativa antincendio;
- impianti in locali adibiti a uso medico;
- impianti relativi a unità immobiliari dotate di sistemi domotici;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici con volume superiore a 200 m³;
- impianti in ambienti con pericolo di esplosione.
Negli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, ma va comunque redatto e allegato: non esiste il caso «impianto senza progetto».
La dichiarazione di rispondenza (DiRi)
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e privi di dichiarazione, l'art. 7 comma 6 consente il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza. Può essere rilasciata da:
- un professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni nel settore impiantistico, oppure
- un responsabile tecnico di impresa abilitata, con almeno cinque anni di esperienza continuativa nel settore, purché non abbia realizzato l'impianto stesso.
La DiRi richiede un sopralluogo con verifiche strumentali: continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, prova dei differenziali, misura della resistenza di terra o dell'impedenza dell'anello. Non è una firma su carta: è una perizia, e chi la firma se ne assume la responsabilità.
Sanzioni
Il decreto prevede sanzioni amministrative per l'impresa che non rilascia la dichiarazione o la rilascia in modo incompleto, e per il committente che affida i lavori a impresa non abilitata. Al di là dell'importo, il vero rischio è civile e penale: in caso di incendio o infortunio, l'assenza o l'incompletezza della documentazione sposta la posizione dell'installatore in modo molto sfavorevole.
Come fare le cose per bene, in pratica
- Redigi lo schema unifilare aggiornato a fine lavori, non prima.
- Allega la relazione di calcolo con sezioni, portate, cadute di tensione, correnti di cortocircuito e coordinamento.
- Fai l'elenco dei materiali con marca e modello, non «interruttore magnetotermico 16 A» e basta.
- Esegui e verbalizza le verifiche iniziali: la DiCo dichiara che le hai fatte.
- Consegna tutto in copia al committente e conserva la tua copia per almeno dieci anni.
Domande frequenti
Chi può firmare la dichiarazione di conformità?
Solo il responsabile tecnico di un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con l'abilitazione per la lettera A (impianti elettrici). Non può firmarla il proprietario, né un professionista che non sia impresa installatrice.
Quando serve il progetto redatto da un professionista?
Il DM 37/08 elenca i casi: per le utenze in bassa tensione, indicativamente sopra i 6 kW di potenza impegnata, per superfici oltre 400 m², per gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, per i locali medici, per le unità immobiliari con impianti domotici, e in altri casi specifici. Sotto tali soglie il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa.
Cosa faccio se l'impianto è vecchio e non c'è la dichiarazione?
Si può ricorrere alla Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), prevista dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08, rilasciata da un professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni nel settore, o da un responsabile tecnico con almeno cinque anni di esperienza. Vale solo per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto.
La dichiarazione scade?
No, la dichiarazione di conformità non ha scadenza. Perde però validità come descrizione dell'impianto nel momento in cui l'impianto viene modificato: ogni intervento di manutenzione straordinaria richiede una nuova dichiarazione per la parte interessata.
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